La disciplina della giurisdizione nella proposta di regolamento europeo in materia di filiazione
Abstract
La proposta di regolamento europeo in materia di filiazione segue il
modello dei regolamenti europei c.d. di nuova generazione nel campo della
cooperazione giudiziaria in materia civile, in quanto propone una disciplina unitaria
delle diverse problematiche di rilievo internazionalprivatistico che si pongono nella
materia considerata. Essa presenta una disciplina della giurisdizione assai articolata,
nella quale la finalità di tutelare nei termini più ampi possibili il diritto del figlio di
accedere a un giudice dinanzi al quale il proprio rapporto di filiazione possa essere
accertato non appare sempre contemperarsi in modo soddisfacente con l’obiettivo di
prossimità tra il foro e la sfera giuridica del figlio stesso. In particolare, la presenza
di un ventaglio eccessivamente ampio di fori alternativi, e il cumulo della previsione
di un autonomo foro sussidiario e di un forum necessitatis con un rinvio ai criteri di
giurisdizione nazionali appaiono dilatare eccessivamente il novero dei possibili fori
competenti, rischiando di minare l’obiettivo della prevedibilità della competenza
giurisdizionale e favorire indebite manovre di forum shopping, ciò che appare
particolarmente critico vista la delicatezza della materia considerata. The recent proposal for a regulation in matters of filiation follows the
model set out by the so-called new-generation EU regulations adopted in the field of
judicial cooperation in civil matters, since it aims to introduce a comprehensive set
of rules addressing the various private international law issues arising in the subject
concerned. The proposal aims to introduce a very broad set of rules of jurisdiction,
pursuing the aim of offering the child the highest opportunities of access to a court
where his or her filiation may be established, while not always striking a fair balance
with the concurrent goal of ensuring an adequate link of proximity between the forum
and the legal sphere of the child. The choice of providing for a very broad range of
alternative fora and the coexistence of an autonomous subsidiary forum, as well as a
forum necessitatis, with a reference to national rules of jurisdiction appears
particularly critical in this respect. In fact, offering an excessively broad range of
available fora risks endangering the foreseeability of jurisdiction and favouring
forum shopping, something which should not be encouraged in a sensible domain
such as filiation.
URI
https://www.fsjeurostudies.eu/files/FSJ.2.2024.4.MARONGIU.BUONAIUTI.pdfhttp://elea.unisa.it/xmlui/handle/10556/8070